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24.12.2021  |  Approfondimenti

La riforma del Terzo Settore

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Da alcuni anni il mondo delle organizzazioni non profit e dell’associazionismo sta affrontando una profonda trasformazione, volta a riordinare la normativa vigente relativa al Terzo Settore e tutelare tutte le organizzazioni che da anni sono impegnate in attività di interesse generale. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza e spiegare la storia e le principali novità della riforma del Terzo Settore.

Le varie tappe della riforma

L’esigenza di regolamentare il Terzo Settore nasce in un periodo di grande sviluppo e fiducia nei confronti di tutte le realtà che operano al suo interno, ma che per molti anni sono state caratterizzate da una grande frammentazione normativa, con l’assenza di regole chiare e precise. 

I primi passi verso una regolamentazione sono stati fatti nel 2014 con la pubblicazione delle “Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore”, che ha portato l’anno successivo all’approvazione della Legge Delega 106/2016 per la riforma del Terzo Settore. Nel 2017 sono stati pubblicati i primi decreti attuativi di questa legge, il più importante e corposo dei quali è il D. Lgs. 117/17, il Codice del Terzo Settore, composto da 104 articoli che sanciscono il perimetro di azione di tutte le realtà operanti in questo settore.

Le novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore

Cosa cambia nel Terzo Settore con l’entrata in vigore di questa riforma? Ci sono alcune importanti novità per le realtà, come l’Associazione VIDAS, che operano in questo ambito. Di seguito elenchiamo e spieghiamo le principali.

La nascita degli ETS, Enti del Terzo Settore

Uno dei pilastri della nuova normativa è l’istituzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), che va a sostituire tutte le precedenti diciture usate in passato per identificare le associazioni, le fondazioni, i comitati senza fini di lucro e con uno scopo di interesse generale. Il Codice riconosce sette tipologie di Enti del Terzo Settore:

  1. organizzazioni di volontariato (ODV). Svolgono attività in favore di terzi anche attraverso il contributo volontario dei propri associati. Il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.
  2. associazioni di promozione sociale (APS). Sono enti che svolgono attività in favore dei propri iscritti o di terzi, sempre avvalendosi dei volontari e con una presenza di lavoratori pari al 50% di questi.
  3. imprese sociali. Si tratta di enti che svolgono attività di impresa per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, come nel caso delle Cooperative Sociali. L’impresa sociale può ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, anche se in forma limitata.
  4. enti filantropici, il cui fine è di erogare denaro, beni e servizi, a favore di persone svantaggiate o per attività di interesse generale. Le risorse economiche necessarie derivano da contributi pubblici e privati.
  5. reti associative, ETS che svolgono attività di coordinamento, tutela e promozione degli enti associati;
  6. società di mutuo soccorso, ossia enti senza fini di lucro che perseguono attività solo in favore dei soci e dei loro familiari conviventi;
  7. altri enti del Terzo Settore, una locuzione generica e flessibile dove rientrano tutti gli enti che non trovano collocazione nelle altre categorie.

Regole e finalità degli ETS

Nella categoria degli Enti del Terzo Settore possono rientrare soggetti anche molto diversi tra loro, purché operino secondo regole e finalità comuni, nello specifico devono:

  • essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato diverso dalla società;
  • non perseguire scopo di lucro;
  • essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • svolgere una o più attività di interesse generale.

L’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Gli Enti del Terzo Settore sono obbligati ad iscriversi al RUNTS, che si sostituisce alla pluralità di registri previsti dalla precedente disciplina. Si tratta di uno strumento fondamentale per conoscere tutte le caratteristiche degli enti iscritti al suo interno. Contiene infatti una serie di informazioni accessibili a tutti, come ad esempio denominazione, forma giuridica, sede legale, oggetto dell’attività di interesse generale e generalità dei rappresentanti legali e di coloro che ricoprono cariche sociali, oltre che i rendiconti di gestione, i bilanci e il bilancio sociale.

A che punto siamo con l’approvazione dei decreti attuativi

La riforma del Terzo Settore necessita ancora dell’approvazione di alcuni decreti attuativi, affinché diventi pienamente operativa. Uno di questi è stato emanato proprio recentemente ed è il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, con cui si sancisce l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: dal 23 novembre 2021 è infatti iniziato il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando questo processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS in via telematica e consultare gli Enti del terzo settore iscritti. A loro invece spetta l’obbligo di aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

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